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location_on [sede legale] Via de’ Mazzamuti, 7 - 59100 Prato
location_on [sede operativa] Ospedale Santo Stefano, Primo piano - Presso accoglienza I.T.T. in Via Suor Niccolina Infermiera, 20 - 59100 Prato
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Statuto

FONDAZIONE SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – ONLUS

 

Art.1 - Costituzione, Denominazione e sede

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la “Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori - ONLUS”.

La Fondazione ha sede legale in Prato in Via dei Mazzamuti n.7 presso l’Unità Operativa di Oncologia del presidio ospedaliero dell’azienda USL 4 di Prato e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione.

 

Art.2 – Finalità e attività

La fondazione esercita la propria attività in sede nazionale e internazionale, ma, prevalentemente, nell’ambito regionale della Toscana e in provincia di Prato.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la raccolta di fondi e la loro destinazione ad attività dirette e ad iniziative di qualunque genere rivolte alla lotta contro i tumori. In particolare la Fondazione, potrà:

-     sostenere la ricerca nell’ambito dell’oncologia, e nei settori collegati a questa specialità, finanziando le strutture sanitarie pubbliche e/o private che operano in tale ambito.

-     finanziare e/o acquistare e integrare strutture, strumentazioni, arredi o altro, utilizzate nell’attività di oncologia in strutture pubbliche o private;

-     effettuare interventi socio-sanitari diretti ed indiretti, autonomi o in collaborazione con persone e/o enti pubblici e/o privati affinché gli ammalati siano facilitati nel superamento delle problematiche che li investono direttamente o indirettamente nell’affrontare la malattia e nel reinserirsi nella vita sociale;

-     svolgere opera di sensibilizzazione e di corretta informazione relativamente alle problematiche connesse alla patologia oncologica attraverso la pluralità dei mezzi informativi oggi esistenti;

-     istituire borse di studio da utilizzare nel contesto dei programmi deliberati;

-     svolgere interventi di ricerca scientifica in stretta collaborazione con gli istituti e le strutture nel campo dell’oncologia.

Al fine di realizzare gli scopi statutari, la Fondazione potrà inoltre:

-     promuovere e/o finanziare la ricerca nell’ambito dell’oncologia, o comunque in un settore collegato a questa specialità anche attraverso il conferimento di assegni di ricerca;

-     favorire lo scambio di conoscenze nell’ambito del mondo scientifico e culturale e, in particolare, i contatti tra organismi, enti e persone;

-     promuovere e/o organizzare e/o patrocinare convegni, manifestazioni ed altre attività di divulgazione che rispecchino gli scopi della Fondazione;

-     finanziare e/o istituire e/o patrocinare o gestire corsi di aggiornamento scientifico;

-     pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale, ed in qualunque modo, anche per via telematica che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della Fondazione;

-     collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, Associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività, che direttamente o indirettamente, il Consiglio d’Amministrazione, riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suddetti, anche se di tipo commerciale purché esclusivamente finalizzata alla raccolta di fondi per la realizzazione degli scopi statutari.

 

Art.3 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

-     dal Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

-     dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio d’Amministrazione;

-     da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici o Privati nonché da persone fisiche sempre che le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall’art. 2;

-     dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

-     da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

 

Art.4 – Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

-     dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione (ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse);

-     beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all’Associazione da parte di soggetti pubblici o privati, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;

-     da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse della Fondazione devono essere impiegati e reinvestiti esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui al presente Statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione promuoverà, tramite i propri organi sociali, previa autorizzazione del Presidente, la raccolta di fondi prendendo contatti con gli enti pubblici e privati che riterrà utili e funzionali per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

La Fondazione potrà utilizzare i proventi derivanti da attività svolte direttamente per finanziare azioni di qualsivoglia natura rivolte alla lotta contro i tumori, o per finanziare attività sociali e sanitarie sempre inerenti le problematiche dell’oncologia.

La Fondazione non ha fini di lucro e tutti i proventi che le perverranno, in qualunque modo conseguiti, saranno utilizzati per realizzare lo scopo sociale.

I fondi raccolti verranno utilizzati nella maniera che il Consiglio di amministrazione delibererà.

 

Art. 5 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

a.   Fondatori;

b.   Partecipanti Sostenitori;

c.   Partecipanti Istituzionali;

d.   Partecipanti Volontari.

 

Art. 6 – Fondatori

E’ fondatore l’ASSOCIAZIONE SANDRO PITIGLIANI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI.

 

Art. 7 – Partecipanti sostenitori

Sono “Partecipanti Sostenitori” della fondazione i soci fondatori dell’Associazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori, il suo consulente scientifico, il suo segretario, nonché le persone fisiche, singole od associate o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione o in quello di dotazione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente dal Consiglio d’Amministrazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per quello stabilito dal Consiglio d’Amministrazione. Le liberalità per essere destinate al fondo di dotazione dovranno avere un valore ingente, la cui entità sarà stabilita dal Consiglio d’Amministrazione.

 

Art. 8 – Partecipanti Istituzionali

Sono “Partecipanti Istituzionali” gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università, le Fondazioni, che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel mimino stabilito dal Consiglio d’Amministrazione. La qualifica di Partecipante Istituzionale dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

 

Art. 9 – Partecipanti Volontari

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Volontari” le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo. La qualifica di Partecipante Volontario dura tutto il periodo per il quale viene svolta l’attività a favore della Fondazione. I partecipanti volontari che hanno prestato la loro attività agli scopi della fondazione per almeno 5 (cinque) anni fanno parte del Comitato dei Partecipanti di cui al successivo articolo 15.

 

Art. 10 – Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

I rappresentanti di ogni Categoria di Partecipanti, nominati secondo le disposizioni del successivo articolo 19, compongono l’organo Comitato dei Partecipanti.

 

Art. 11 – Esclusione dei Partecipanti

Il Consiglio d’Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l’eventuale esclusione dei Partecipanti per indegnità o per attività contraria ai fini della fondazione.

 

Art.12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a.   il Consiglio d’Amministrazione;

b.   il Comitato dei Partecipanti;

c.   il Presidente Onorario;

d.   il Presidente;

e.   il Vicepresidente Vicario;

f.    le Assemblee delle singole categorie dei Partecipanti;

g.   il Comitato Scientifico;

h.   Il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art.13 – Consiglio d’Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio d’Amministrazione, composto da 3 a 9 membri, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. La scelta del primo Consiglio d’amministrazione è demandata ai fondatori. Il consiglio elegge al suo interno il Presidente, che è anche presidente della Fondazione, e il vice-presidente vicario che è anche il Vice-Presidente della Fondazione.

Alla scadenza del primo mandato, e successivamente ad ogni scadenza, i membri del Consiglio d’Amministrazione uscente nominano, a maggioranza, i membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione, rimanendo in carica per l’ordinaria amministrazione fino al momento dell’effettivo ingresso dei nuovi componenti.

I componenti del nuovo Consiglio d’Amministrazione provvedono ad eleggere, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente vicario della Fondazione alla prima riunione utile dalla data di nomina, che comunque dovrà essere tenuta entro e non oltre trenta giorni dalla nomina stessa.

Nel caso in cui venisse a mancare, per qualsiasi causa, alcuno dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, i rimanenti membri provvederanno, a maggioranza, alla nomina di altro od altri membri.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente vicario cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, i membri del Consiglio d’Amministrazione eleggeranno nel proprio seno i sostituti, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso, successiva all’evento, da tenersi comunque entro e non oltre trenta giorni dall’evento stesso.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Alla scadenza del mandato i membri del Consiglio d’Amministrazione uscente, se non rinominati, entrano di diritto a far parte del Comitato dei Partecipanti.

 

Art.14 - Compiti del Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio d’Amministrazione elegge:

-     al proprio interno, e a maggioranza semplice, il Presidente e il Vicepresidente Vicario;

-     al proprio interno, e a maggioranza semplice il Tesoriere;

-     il Segretario;

-     il Comitato scientifico;

Il Consiglio d’Amministrazione decide, a maggioranza, in merito all’ingresso nella Fondazione di nuovi “Partecipanti Sostenitori”, “Partecipanti Istituzionali” e “Partecipanti Volontari”, di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

Il Consiglio d’Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri delega per compiti specifici.

Tutte le cariche e gli incarichi svolti sono a titolo gratuito.

Potrà essere erogato un contributo a rimborso spese per lo svolgimento di specifiche attività professionali indispensabili per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

In particolare il Consiglio d’Amministrazione:

-     redige e presenta, contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo di cui al successivo articolo 26, il programma annuale sulle attività della Fondazione tenendo conto anche delle indicazioni non vincolanti del Comitato dei Partecipanti e sentito il parere del Comitato Scientifico;

-     redige e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo secondo quanto è indicato nel successivo art. 26;

-     delibera sull’accettazione o sul rifiuto di lasciti, donazioni, di beni di qualsiasi tipo nonché di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;

-     delibera su tutti gli altri atti che comportino variazioni al patrimonio;

-     delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti;

-     delibera sull’eventuale raggiungimento dello scopo sociale o sull’eventuale impossibilità di conseguirlo.

Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente. I membri del Comitato Scientifico presenti alla riunione hanno diritto di far risultare dal verbale della riunione i propri giudizi e valutazioni in merito alla materie discusse.

Per le deliberazioni inerenti finanziamenti di attività, acquisti di apparecchi, materiali o altro di carattere sanitario, il Consiglio d’Amministrazione è tenuto a richiedere un parere non vincolante del Comitato Scientifico.

Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio d’Amministrazione può essere fatta per lettera raccomandata, o anche via fax o via e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione del Consiglio.

 

Art. 15 – Comitato dei Partecipanti

Il Comitato dei Partecipanti è formato dalle persone fisiche indicate nell’atto costitutivo della fondazione. Entrano a far parte del Comitato dei Partecipanti anche i rappresentanti di ogni singola categoria dei Partecipanti alla Fondazione e i partecipanti volontari che hanno prestato la propria attività alla fondazione per almeno 5 anni.

Il Consiglio d’Amministrazione può nominare, a maggioranza dei suoi componenti, altri membri del Comitato dei Partecipanti, scegliendo tra persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, indipendentemente dalla qualifica di Partecipanti, qualora venga riconosciuto a tali soggetti qualità, meriti e professionalità tali da rendere opportuno la loro partecipazione all’attività della Fondazione quali componenti del Comitato dei Partecipanti.

Il Comitato dei Partecipanti ha la facoltà di indicare, con pareri non vincolanti per il Consiglio d’Amministrazione, programmi, azioni e indirizzi per l’attività di Fondazione.

Il Comitato dei Partecipanti nomina a maggioranza il suo Presidente ed il suo Vice presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione decide, a maggioranza dei sui componenti, sull'esclusione dei membri del Comitato dei Partecipanti eccetto che per i rappresentanti delle singole categorie di partecipanti.

La riunione del Comitato dei Partecipanti è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata, o anche via fax o via e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione contenente l’ordine del giorno della materia da trattare.

Il Comitato dei Partecipanti delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e decide la persona designata come segretario verbalizzante.

Le riunioni e le deliberazioni del Comitato dei Partecipanti verranno fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario nominato e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Presidente del Comitato o un suo delegato partecipa alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, senza diritto di voto.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato dei Partecipanti, senza diritto di voto ma con diritto di intervento, anche i componenti del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato scientifico.

 

Art. 16 - Presidente onorario

Il Presidente onorario rappresenta la continuità della Fondazione e degli scopi che si era prefissata nel nome che si è data, e ha il compito di tutelare il buon nome di questa.

La carica di Presidente Onorario può anche essere attribuita ad una personalità autorevole nominata dal Consiglio d’Amministrazione all’unanimità dei componenti.

Il Presidente Onorario ha mandato puramente onorifico: non ha alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non può in alcun modo impegnarla giuridicamente. 

Art. 17 - Presidente

Il Presidente, nominato all’atto di costituzione della Fondazione e successivamente eletto dal Consiglio d’Amministrazione nei modi previsti dal precedente articolo 13, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e processuale in giudizio, può aprire conti correnti e costituire depositi presso istituti bancari, coordina e dirige l’attività della Fondazione e presiede il Consiglio d’Amministrazione.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio d’Amministrazione, sovrintendendo alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il Presidente può essere rappresentato, in casi particolari e per compiti specifici, da un consigliere da lui delegato.

Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio d’Amministrazione, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica del Consiglio che deve essere convocato entro e non oltre i quindici giorni successivi alle deliberazioni stesse.

 

Art.18 – Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente vicario, nominato dal Consiglio d’Amministrazione al suo interno, sostituisce il Presidente, come suo vicario, in caso di assenza o impedimento o su delega, in tutte le sue prerogative.

 

Art. 19 – Assemblee delle singole categorie dei Partecipanti

I soggetti appartenenti alle singole categorie di Partecipanti alla Fondazione, di cui ai precedenti articoli 7,8 e 9, sono riuniti nelle loro relative Assemblee.

Compito di tali organi è quello di nominare, a maggioranza dei presenti, il rappresentante della Categoria dei Partecipanti che sarà membro del Comitato dei Partecipanti.

Ogni rappresentante della Categoria dei Partecipanti rimane in carica per un anno.

Ogni singola Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per nominare il nuovo Rappresentante.

L’Assemblea di Categoria elegge al proprio interno, a maggioranza, un Presidente, il cui compito è quello di provvedere alla convocazione dell’Assemblea ed al corretto svolgimento delle riunioni. Il Presidente rimane in carica tre anni, ed è rieleggibile.

La nomina del primo presidente dell’Assemblea di categoria è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La riunione delle Assemblee è convocata dal Presidente mediante spedizione con lettera raccomandata, via fax o via e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. Ogni riunione è verbalizzata da un Segretario nominato di volta in volta tra i presenti.

 

Art.20 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio d’Amministrazione al proprio interno, coadiuvato dal segretario, ha i seguenti compiti:

-     cura l’amministrazione dei fondi tenendo regolare contabilità delle entrate e delle uscite;

-     sovrintende, su disposizione del Presidente, a tutte le attività economiche della Fondazione;

-     effettua pagamenti, su indicazione o delega del Presidente o in attuazione di deliberazioni del Consiglio. Nel caso di pagamenti per interventi o acquisti di strutture, apparati o interventi di carattere scientifico, assistenziale o sanitario, è indispensabile il parere espresso del Comitato scientifico e la sua assistenza per l’eventuale scelta degli interventi o delle strutture e/o apparati;

-     rende conto al Consiglio d’Amministrazione;

-     riscuote somme e valori rilasciandone regolare quietanza.

 

Art. 21 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio d’Amministrazione fra i suoi membri o al di fuori, dura in carica tre anni, ed ha i seguenti compiti:

-  dirige, coordina ed esegue l’attività amministrativa della fondazione, attuando le direttive impartite dal Consiglio d'Amministrazione;

-     organizza e convoca, su disposizioni del Presidente, le riunioni del Consiglio d’Amministrazione redigendo e controfirmando i relativi verbali;

-     cura, su disposizione del Presidente, l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione;

-     provvede all’esecuzione degli atti relativi alle donazioni effettuate dalla Fondazione, da sottoporre alla firma del Presidente;

-     provvede alla corrispondenza e ne tiene il protocollo.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ed esprime parere non vincolante sulle delibere, che deve essere registrato nel verbale delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione in caso di discordanza con la decisione presa.

Al segretario può essere rilasciata delega per la gestione, per i pagamenti e per le riscossioni.

Nel caso in cui il Segretario sia un soggetto estraneo alla Fondazione, all’atto della nomina il Consiglio d’Amministrazione ne determina anche il compenso e/o i rimborsi spese. È facoltà del Segretario rifiutare il compenso determinato dal Consiglio d’Amministrazione.

 

Art.22 – Comitato scientifico

Per il raggiungimento degli scopi che la Fondazione si propone, il Consiglio d’Amministrazione nomina un Comitato scientifico, tra esperti in materie inerenti alla lotta contro i tumori. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre membri, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Consiglio d’Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio d’Amministrazione nelle materie oggetto di attività della Fondazione, ed esprime pareri sui programmi di attività, sui finanziamenti e/o sulle iniziative relative ad attività sanitarie o comunque relative al conseguimento delle finalità della lotta contro i tumori.

I componenti del Comitato Scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione, ove hanno diritto di intervento ma non diritto di voto.

I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti ma devono essere registrati nel verbale delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.

 

Art. 23 – Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio vengono eletti dal Consiglio d’Amministrazione con maggioranza semplice, scelti tra Dottori commercialisti, Esperti contabili e Revisori contabili. Tra i membri effettivi viene nominato un Presidente. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità ed il rispetto delle norme interne della Fondazione stessa, delle leggi in vigore, e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Amministrazione. Il Collegio dei revisori ha inoltre il compito di vigilare sull’integrità del patrimonio della Fondazione e sulla legalità delle delibere del Consiglio d’Amministrazione.

Le risoluzioni di tutte le controversie derivanti dall’applicazione ed interpretazione del presente statuto devono essere rimesse a tale collegio.

Il Collegio dei revisori è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; in tali sedi, i componenti del Collegio, possono intervenire nella discussione, esprimere pareri, ma non hanno diritto di voto.

All’atto della nomina del Collegio dei revisori, il Consiglio d’Amministrazione determina anche il compenso tenendo presente, come parametro di riferimento, i minimi delle tariffe professionali. Ogni singolo componente del Collegio ha la facoltà di rifiutare il compenso determinato dal Consiglio d’Amministrazione.

         

Art. 24 – Albo dei Donatori

È istituito, a cura del Consiglio d’Amministrazione, un Albo dei Donatori nel quale sono indicati, anno per anno, i nominativi di coloro che contribuiscono, con le proprie donazioni, al perseguimento degli scopi della Fondazione, e che non entrano a far parte della Fondazione in qualità di Partecipanti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9.

Art.  25 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio d’Amministrazione cura le tenuta delle scritture contabili della Fondazione e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, provvedendo alla loro trasmissione al Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo parere.

 

Art. 26 – Bilancio

I bilanci consuntivi e preventivi sono predisposti dal Consiglio d’Amministrazione con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

I bilanci consuntivi e preventivi sono depositati presso la sede della Fondazione e possono essere consultati dai componenti del Comitato dei Partecipanti e del Comitato Scientifico.

 

Art. 27 - Estinzione della Fondazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio d’Amministrazione anche al suo interno.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa.

 
 
Art. 28 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.